In molti pensano che per poter essere residenti fiscali all’estero sia necessario passare almeno 183 giorni nel Paese in cui si è dichiarata la residenza; in pratica se si vuole avere la residenza fiscale a Dubai, bisogna passare almeno 6 mesi all’anno a Dubai. Dal momento che questa è una domanda ricorrente, affrontiamo proprio il tema dei “183 giorni”.
Il presupposto principale, per avere la residenza fiscale all’estero, è quello di trascorrere almeno 183 giorni – 184 per gli anni bisestili – FUORI dall’Italia, e avere il centro di interessi nel paese dove si ha la residenza fiscale dimostrandolo con contratto di lavoro / affitto / utenze / ecc…
Non è specificato che si debba essere 183 giorni nel paese dove si ha la residenza. Si pensi a tutti quelli che per lavoro viaggiano 300 giorni l’anno spostandosi sempre. Dove sono residenti? Dove hanno il centro di interesse (e nel caso l’iscrizione all’AIRE). Ho approfondito questo tema sul mio canale YouTube, ma per analizzare il tuo caso specifico puoi sempre contattarci per prenotare una consulenza personalizzata.
L’iscrizione AIRE – da effettuare presentando apposita domanda all’Ambasciata o al Consolato italiano di riferimento, oppure utilizzando la procedura online disponibile dal sito Fast.it – da una parte, costituisce il principale requisito formale (necessario, ma non sufficiente) per comprovare il proprio status di residente nel Paese di riferimento, dall’altra aiuta la verifica dell’effettività del trasferimento all’estero. Nel caso degli Emirati Arabi, i residenti ad Abu Dhabi possono fare riferimento all’Ambasciata, mentri tutti i residenti di tutti gli altri Emirati possono fare riferimento al Consolato (sito ad Abu Dhabi). La residenza diviene effettiva (una volta approvata dall’Ambasciata / Consolato) dal giorno della comunicazione di avvenuta iscrizione a cura dell’ufficio stesso all’ultimo Comune italiano di residenza del soggetto interessato.
Se però il centro di interessi rimane in Italia (famiglia in Italia, contratto di lavoro in Italia, ecc…), il contribuente potrebbe essere ritenuto comunque residente in Italia a fini della tassazione. Le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale venendo in rilievo solo unitamente ad altri probatori criteri che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
Sostanzialmente, si tratta di presunzione legale relativa che con la locuzione “salvo prova contraria” addossa al cittadino espatriato l’onere di provare la propria residenza all’estero. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo di natura documentale volto a dimostrare: